In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13790/2009 proposto da:
P.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato ROSSI Gian Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IADANZA PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MOSCON Michela, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 586/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MOSCON MICHELA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. - Il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 27 febbraio 2008, pronunciò la separazione personale dei coniugi P. L. e D.M., addebitandola a quest'ultimo, a carico del quale pose l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di Euro 200,00.
2. - Per ciò che ancora rileva nella presente sede, la Corte d'appello di Venezia, a seguito del gravame del D., in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò inammissibile la domanda di addebito della separazione proposta dalla P. solo con la memoria di costituzione innanzi al giudice istruttore.
Osservò al riguardo il giudice di secondo grado che nel giudizio di separazione personale il ricorso introduttivo rappresenta l'atto di riscontro della tempestività delle domande avanzate dal ricorrente, almeno per le cause, come quella in esame, iniziate nel 2004, alle quali non sono applicabili le modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005 , convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005 , e dalla L. n. 263 del 2005 . Il ricorso contemplato dall'art. 706 cod. proc. civ. - pur nell'attuale differente formulazione - aggiunse la Corte lagunare continua ad essere l'atto introduttivo della causa di separazione e quindi è l'atto che deve contenere tutte le domande proposte dal ricorrente, salvo quelle conseguenti alle domande riconvenzionali ed eccezioni proposte dal convenuto di cui all'art. 163 cod. proc. civ. , comma 4: sicchè la domanda di addebito, costituendo domanda autonoma rispetto a quella di separazione, deve necessariamente essere contenuta nel ricorso, e, se proposta nella fase innanzi al Presidente del Tribunale, o in un momento ancora successivo ad essa, soggiace alla sanzione della inammissibilità.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la P. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il D..
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 706 cod. proc. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nell'escludere che la richiesta di addebito della separazione al D. fosse stata proposta dall'attuale ricorrente con l'atto introduttivo dello stesso giudizio di separazione, fondandosi sulla sola lettura del "riassunto conclusivo" formulato dalla P., senza estendere la sua attenzione all'intero atto, nel quale costei aveva evidenziato con chiarezza come il fallimento dell'unione coniugale fosse da imputare unicamente al comportamento del coniuge, indipendentemente dalla formalizzazione della richiesta di addebito nella parte conclusiva del ricorso. Ciò in quanto - secondo la ricorrente - il ricorso per separazione, ai sensi dell'art. 706 cod. proc. civ. , nella formulazione anteriore alla riforma processuale attuata con la L. n. 80 del 2005 , rappresenta un atto prodromico, dal contenuto generico, che non richiede i requisiti di forma previsti dall'art. 163 cod. proc. civ. , per gli atti introduttivi.
2.- La doglianza merita accoglimento.
2.1. - E' pur vero che, come già chiarito da questa Corte, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione (v Cass., sentt. n. 5173 del 2012, n. 25618 del 2007), tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale (v. Cass., sent. n. 25618 del 2007, cit.).
Tuttavia, deve tenersi presente che il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, va individuato attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva.
Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità della domanda di addebito, non occorre, secondo la formulazione dell'art. 706 cod. proc. civ. , nel testo previgente alle modifiche di cui alla L. n. 80 del 2005 , che essa sia contenuta anche nella parte relativa alle conclusioni, essendo, al contrario, sufficiente che l'intenzione di uno dei coniugi di addebitare la separazione all'altro risulti univocamente dall'atto nel suo complesso.
2.2. - Nella specie, sia pure non nella parte del ricorso destinata alle conclusioni, la P. aveva chiaramente manifestato l'intenzione che la sua separazione dal coniuge venisse addebitata allo stesso: lo aveva fatto in modo testuale, là dove, nel descrivere le violazioni degli obblighi familiari poste in essere dal D., aveva ritenuto "evidente, quindi, che la separazione debba essere a lui addebitata" (citazione contenuta nel ricorso), evidenziando, in tal modo, la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento assunto dal coniuge e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
3. - Resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo l'esame del secondo, con il quale si deduce la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla verifica da parte della Corte di merito, a seguito della eccezione di inammissibilità della domanda di addebito sollevata dal D., della effettiva formulazione da parte della P. di detta domanda nell'atto introduttivo del giudizio.
4. - Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice - che viene individuato nella Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio - che riesaminerà la causa alla luce del principio di diritto enunciato sub 2.1.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014
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