mercoledì 11 giugno 2014

Separazione coniugi: intollerabilità convivenza

Cass. civ. Sez. I, Sent., 22/01/2014, n. 1278

In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151 , caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. (Rigetta, App. Ancona, 29/10/2008)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 13790/2009 proposto da:
P.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso l'avvocato ROSSI Gian Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato IADANZA PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MOSCON Michela, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 586/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato MOSCON MICHELA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - Il Tribunale di Treviso, con sentenza depositata il 27 febbraio 2008, pronunciò la separazione personale dei coniugi P. L. e D.M., addebitandola a quest'ultimo, a carico del quale pose l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di Euro 200,00.
2. - Per ciò che ancora rileva nella presente sede, la Corte d'appello di Venezia, a seguito del gravame del D., in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò inammissibile la domanda di addebito della separazione proposta dalla P. solo con la memoria di costituzione innanzi al giudice istruttore.
Osservò al riguardo il giudice di secondo grado che nel giudizio di separazione personale il ricorso introduttivo rappresenta l'atto di riscontro della tempestività delle domande avanzate dal ricorrente, almeno per le cause, come quella in esame, iniziate nel 2004, alle quali non sono applicabili le modifiche introdotte dal D.L. n. 35 del 2005 , convertito, con modificazioni, nella L. n. 80 del 2005 , e dalla L. n. 263 del 2005 . Il ricorso contemplato dall'art. 706 cod. proc. civ. - pur nell'attuale differente formulazione - aggiunse la Corte lagunare continua ad essere l'atto introduttivo della causa di separazione e quindi è l'atto che deve contenere tutte le domande proposte dal ricorrente, salvo quelle conseguenti alle domande riconvenzionali ed eccezioni proposte dal convenuto di cui all'art. 163 cod. proc. civ. , comma 4: sicchè la domanda di addebito, costituendo domanda autonoma rispetto a quella di separazione, deve necessariamente essere contenuta nel ricorso, e, se proposta nella fase innanzi al Presidente del Tribunale, o in un momento ancora successivo ad essa, soggiace alla sanzione della inammissibilità.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre la P. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il D..

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 706 cod. proc. civ.. Avrebbe errato la Corte di merito nell'escludere che la richiesta di addebito della separazione al D. fosse stata proposta dall'attuale ricorrente con l'atto introduttivo dello stesso giudizio di separazione, fondandosi sulla sola lettura del "riassunto conclusivo" formulato dalla P., senza estendere la sua attenzione all'intero atto, nel quale costei aveva evidenziato con chiarezza come il fallimento dell'unione coniugale fosse da imputare unicamente al comportamento del coniuge, indipendentemente dalla formalizzazione della richiesta di addebito nella parte conclusiva del ricorso. Ciò in quanto - secondo la ricorrente - il ricorso per separazione, ai sensi dell'art. 706 cod. proc. civ. , nella formulazione anteriore alla riforma processuale attuata con la L. n. 80 del 2005 , rappresenta un atto prodromico, dal contenuto generico, che non richiede i requisiti di forma previsti dall'art. 163 cod. proc. civ. , per gli atti introduttivi.
2.- La doglianza merita accoglimento.
2.1. - E' pur vero che, come già chiarito da questa Corte, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione (v Cass., sentt. n. 5173 del 2012, n. 25618 del 2007), tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale (v. Cass., sent. n. 25618 del 2007, cit.).
Tuttavia, deve tenersi presente che il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, va individuato attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva.
Ne consegue che, ai fini dell'ammissibilità della domanda di addebito, non occorre, secondo la formulazione dell'art. 706 cod. proc. civ. , nel testo previgente alle modifiche di cui alla L. n. 80 del 2005 , che essa sia contenuta anche nella parte relativa alle conclusioni, essendo, al contrario, sufficiente che l'intenzione di uno dei coniugi di addebitare la separazione all'altro risulti univocamente dall'atto nel suo complesso.
2.2. - Nella specie, sia pure non nella parte del ricorso destinata alle conclusioni, la P. aveva chiaramente manifestato l'intenzione che la sua separazione dal coniuge venisse addebitata allo stesso: lo aveva fatto in modo testuale, là dove, nel descrivere le violazioni degli obblighi familiari poste in essere dal D., aveva ritenuto "evidente, quindi, che la separazione debba essere a lui addebitata" (citazione contenuta nel ricorso), evidenziando, in tal modo, la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento assunto dal coniuge e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
3. - Resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo l'esame del secondo, con il quale si deduce la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla verifica da parte della Corte di merito, a seguito della eccezione di inammissibilità della domanda di addebito sollevata dal D., della effettiva formulazione da parte della P. di detta domanda nell'atto introduttivo del giudizio.
4. - Conclusivamente, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice - che viene individuato nella Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio - che riesaminerà la causa alla luce del principio di diritto enunciato sub 2.1.
 
PQM  
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014

lunedì 19 maggio 2014

L’assegnazione della casa famigliare alla moglie permane anche se l’immobile è di proprietà dei suoceri. Il comodato d’uso senza determinazione di durata

Articolo scritto dall'avv. Francesca Zanoni e pubblicato su Giornale delle Giudicarie - ottobre 2011
L’art. 1803 Cod. Civ. stabilisce che con il contratto di comodato una parte, detta comodante, consegna all’altra, detta comodataria, essenzialmente a titolo gratuito, un bene mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo od un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. L’obbligazione del comodatario si sostanzia nel custodire e conservare il bene secondo la diligenza del buon padre di famiglia, con preclusione di concedere a sua volta a terzi il godimento del bene senza consenso del comodante.
Il problema si pone in relazione alla durata del contratto e conseguentemente al momento della restituzione del bene al proprietario. Qualora detto termine sia stato determinato, la restituzione del bene avverrà evidentemente allo spirare del periodo pattuito, pur rimanendo in capo al comodante la facoltà di richiedere anticipatamente la restituzione della cosa, ma solo laddove sorga per lui un urgente ed imprevisto bisogno di riottenerne il pieno possesso.
Diverso è il caso in cui le parti non abbiano stabilito un termine di durata del contratto, c.d. comodato precario; in tali ipotesi la durata del comodato viene stabilita indirettamente, in considerazione dell’uso cui la cosa era destinata.
Emblematico in proposito è il caso dei genitori che, con l’intento di aiutare i propri figli in procinto di sposarsi, concedano loro in uso un immobile al fine di adibirlo a casa famigliare. Giuridicamente ci troviamo di fronte ad un contratto di comodato senza determinazione di durata.
Ma qual è la sorte del bene concesso qualora il matrimonio del figlio fallisca in presenza di prole? Sarà possibile per il proprietario riottenere il possesso del bene a semplice richiesta?
A tal riguardo si devono considerare i diversi interessi che entrano in gioco. Da un lato quello del mantenimento della comunità familiare per la prole, che ha evidentemente interesse a conservare il proprio ambiente domestico; dall’altro lato quello del titolare del bene, del tutto estraneo alle vicende del nucleo famigliare oltre che al giudizio di separazione instaurato dai coniugi, a recuperarne la disponibilità.
In diverse occasioni i giudici si sono trovati ad affrontare casi simili, fornendo soluzioni diverse e, spesso, contrapposte. Un intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto la controversia affermando che, al fine di valutare quale degli indicati interessi sia prevalente, è necessario verificare quale sia stata la reale volontà delle parti al momento della stipula del comodato; precisamente, se il comodante abbia inteso mettere a disposizione del figlio l’immobile affinché tutto il nucleo famigliare, già formato o in via di formazione, ne potesse usufruire quale punto di riferimento e centro di comuni interessi materiali e spirituali dei componenti.
Se così è, l’immobile viene considerato casa familiare ed il suo godimento viene esteso a tutti i componenti della famiglia; in tali casi, infatti, il figlio che ha ottenuto il bene in comodato lo riceve non a titolo personale, ma quale esponente della suddetta comunità, anche se non ancora formata. Si determina quindi un vincolo di destinazione dell’immobile, legato alle esigenze abitative familiari, e la durata del comodato risulta strettamente correlata alla permanenza di tali esigenze.
Il contratto stipulato, quindi, sopravvive alla crisi coniugale in quanto prescinde dall’effettiva composizione della comunità domestica al momento della concessione del comodato.
Cosicché in caso di separazione dei coniugi detta abitazione potrà pacificamente essere assegnata anche al coniuge che non ha materialmente stipulato il contratto di comodato (nel nostro caso la moglie) e questi potrà usufruirne sino a che non sarà cessato l’uso cui il bene era destinato. Ferma restando, ovviamente, la facoltà del proprietario di richiederne la restituzione ma solo laddove sussistano i presupposti di necessità ed urgenza stabiliti per legge.
Ove si sia in presenza di un comodato senza termine, neppure implicito, e quindi non deducibile perché ad esempio il padre aveva concesso al figlio il bene quando questi non era ancora fidanzato, in caso di matrimonio e di successiva separazione la moglie assegnataria dell’alloggio sarà tenuta a restituire il bene non appena il comodante (proprietario) lo richieda.
Un consiglio? Per evitare ogni fraintendimento ed al fine di tutelare i vostri beni conviene sempre stabilire il termine di durata del contratto di comodato, eventualmente prorogandolo di volta in volta secondo le esigenze del caso.

Responsabilità per sinistro causato dal dipendente alla guida di automezzo aziendale durante lo svolgimento delle sue mansioni lavorative.

articolo scritto da avv. Francesca Zanoni, pubblicato su Giornale delle Giudicarie novembre 2011
Quale responsabilità ricade sul dipendente in caso di sinistro stradale avvenuto con mezzo aziendale durante l'esplicazione delle proprie mansioni lavorative?
Al fine di rispondere compiutamente al quesito, rileva innanzitutto effettuare un importante distinguo tra responsabilità civile e penale cui potrebbe incorrere il responsabile dell’occorso.
Per quanto riguarda l'ambito civilistico, va preliminarmente delineata la sfera di applicazione della responsabilità civile, e quindi dell'art. 2043 Cod. Civ. che sancisce il principio secondo cui: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Da tale postulato normativo emerge chiaramente che l'obbligo di risarcire il danno cagionato ricade su colui che lo ha provocato attraverso una sua azione od omissione, ove tale avvenimento sia riconducibile alla fattispecie della colpa o del dolo del soggetto medesimo.
Il fatto si qualifica doloso quando l'agente che lo ha commesso era intenzionato a farne conseguire il danno prodotto; invero, si configura la colpa quando l'evento dannoso non era voluto dall'agente e si verifica per negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti; quest'ultima diviene grave qualora l'errore posto in essere dall'agente che determina il danno risulti grossolano, dovuto specialmente alla violazione delle regole fondamentali e alla mancata adozione degli accorgimenti e delle conoscenze che ricadono nelle competenze dello stesso.
Peraltro, la fattispecie in esame riguarda la circolazione di veicoli, trovando così applicazione quanto previsto dall’art. 2054 Cod. Civ. il cui 1° comma sancisce: “il conducente di veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Nel caso di specie, poi, rilevato che il sinistro stradale è stato provocato con l'automezzo aziendale durante lo svolgimento delle mansioni lavorative del dipendente, dovrà tenersi conto anche di quanto previsto dall'art. 2049 Cod. Civ. secondo cui: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Orbene, nell'ipotesi di circolazione di veicoli soggetti a R.C.A. il risarcimento dei danni provocati è imputato alla società assicurativa con cui il “padrone o committente” ha stipulato la polizza assicurativa, che provvederà alle necessarie verifiche circa le modalità dell'evento.
È opportuno qui segnalare come la società assicurativa sarà vincolata al pagamento dei danni derivanti da circolazione di veicoli solo laddove non vi sia dolo o colpa grave di colui che al momento del sinistro era alla guida del veicolo. Infatti, in base a quanto disposto dall'art. 1900 Cod. Civ. “l'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave”.
Sarà comunque sulla società assicurativa stessa che incomberà l'onere probatorio dell'esistenza del dolo o della colpa grave in capo all'autista. In caso di esito positivo, l'obbligo risarcitorio ricadrà sul “padrone o committente” a meno che quest'ultimo non riesca a dimostrare la sua totale estraneità al sinistro e quindi la non applicabilità dell'art. 2049 Cod. Civ. Tutto ciò a valere anche qualora il sinistro provochi danni a persone o cose presenti all'interno dell'abitacolo al momento dell'incidente.
Diverso è, invece, la questione sotto il profilo penale.
Qualora il conducente dell'autoveicolo con la propria condotta integri un reato (art. 2 Cod. Pen.), le conseguenze in punto responsabilità sono ben diverse.
Infatti, l’art. 40 Cod. Pen. sancisce espressamente che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione
Pertanto, unico a dover rispondere dell’illecito penale commesso sarebbe il conducente, pur se il fatto da cui dipende il reato è stato commesso nell'ambito dell'esplicazione del suo dovere lavorativo.
Un esempio sicuramente esplicativo di quanto appena esposto lo si può ricavare dall'analisi dell'art. 590 Cod. Pen.: “chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad €. 309,00”, pena che aumenta in caso di lesioni gravi e gravissime.
Inoltre, nel caso di specie vi sarebbe l’aggravante di fatto commesso in violazione delle norme sulla disciplina stradale per cui la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro500 aeuro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni (pena che si inasprisce ulteriormente qualora il fatto venga commesso a seguito di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).
Cosicché se il lavoratore, durante l'esplicazione dei suoi doveri lavorativi, ponesse in essere un comportamento colposo integrante quanto previsto dall'art. 590 Cod. Pen. sarebbe personalmente punito in base alle suddette previsioni normative. A nulla varrebbe invocare la circostanza che al momento della commissione del reato il reo stava svolgendo la propria attività lavorativa, in quanto esso stesso è responsabile delle condotte poste in essere in maniera dolosa o colposa che integrano un illecito penale.
In considerazione di quanto fino a qui esposto non posso fare a meno di rilevare come la responsabilità ricadente sul lavoratore sia da determinarsi in ogni caso in base al comportamento da questi tenuto. Cosicché, se dal suo comportamento ne discende un reato egli sarà autonomamente responsabile dell'evento e punito secondo la legge penale; diversamente, quanto all’illecito civile, il danno provocato a persone o cose ricadrà nella sfera di responsabilità del padrone o committente e risponderà del risarcimento la società assicurativa con cui è stata stipulata la relativa polizza R.C.A., a meno che quest'ultima non provi che l'evento dannoso è stato provocato con dolo o colpa grave dell'autista, in tal caso sarà il datore di lavoro a rispondere degli illeciti commessi dai suoi dipendenti, a meno che egli non dia prova della sua completa estraneità ai fatti.

Condominio: le innovazioni dei beni condominiali, la soppressione delle parti comuni

articolo scritto da avv. Francesca Zanoni pubblicato su Giornale delle Giudicarie agosto 2011
Molto spesso gli avvocati si trovano a dover affrontare questioni relative a liti condominiali, con particolare riguardo all’uso ed alla gestione dei beni comuni.
Peculiare, in tal senso, è la disciplina dettata per le innovazioni della cosa comune e, ancor più nel dettaglio, in merito alla soppressione dei beni condominiali.
Recentemente si è presentato nel mio studio tale Sig. X - condomino del Condominio Z – il quale si doleva del fatto che l'Assemblea condominiale, in seduta ordinaria, avesse deliberato l'eliminazione di un bene comune (nella specie un lavabo), nonostante egli avesse, in sede di votazione, espresso il proprio dissenso a una simile soluzione. Mi riferiva inoltre come venisse fatto ampio uso del bene in oggetto e come, proprio lui ricavasse grande utilità dallo stesso. Ciò nonostante, dopo pochi giorni ed in esecuzione della predetta delibera, il bene veniva rimosso. Mi chiedeva quindi se la delibera così approvata si dovesse ritenere valida e se esistesse una qualche tutela giuridica delle proprie ragioni.
Orbene, secondo il postulato normativo di cui all'art. 1120 comma 2° Codice Civile sono da considerare invalide tutte le innovazioni che rendano parti dell'edificio inservibili all'uso anche di un solo condomino.
Infatti, la comproprietà dei beni condominiali comporta conseguentemente ed inevitabilmente la parità di diritti dei condomini su tali cose, diritti che devono necessariamente essere rispettati anche dalla maggioranza assembleare, che può limitarli ma non sopprimerli.
È evidente che nel caso in esame la modifica apportata attraverso la delibera a maggioranza dell'Assemblea ha reso del tutto inservibile il bene che è stato, infatti, smantellato.
In più occasioni la Giurisprudenzaha avuto modo di statuire su tale aspetto della comunione all’interno di edifici statuendo in particolare come: “la condizione di inservibilità del bene comune all'uso o al godimento anche di un solo condominio che, ai sensi dell'art. 1120 comma 2° Cod. Civ., rende illegittima e quindi vietata l'innovazione deliberata dagli altri condomini è riscontrabile anche nel caso in cui l'innovazione produca una sensibile menomazione dell'utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene” (Cass. Civ. n. 20639/2005; in senso conforme Cass. Civ. n. 7256/1986). Ciò rilevato, ed in considerazione dell’utilizzo che il Sig. X faceva del bene, appare a mio avviso evidente l’illegittimità della delibera assembleare e della sua conseguente esecuzione.
Va inoltre osservato come il Codice Civile indichi quali parti del Condominio siano oggetto di proprietà comune all’interno degli edifici.
In particolare l’art. 1117 n. 3 Cod. Civ. indica, tra gli altri, tutte le “opere, installazioni, manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune...”.
Quanto alla gestione di tali beni, in particolare alla loro soppressione, è sempre necessaria l’unanimità dei consensi; pertanto una delibera assembleare avvenuta a maggioranza che statuisca sull’eliminazione di uno di essi non può essere considerata valida. I Giudici della Suprema Corte di Cassazione sul punto hanno, infatti, rilevato che in ipotesi di soppressione di servizi comuni la relativa delibera, per poter essere validamente approvata, deve raccogliere l'unanimità dei consensi, considerato il tenore dell'art. 1120 comma 2° Cod. Civile,il quale vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni inservibili all'uso, al godimento anche di un solo condomino dissenziente, senza che possa rilevare la mancanza di assoluta irreversibilità dell'adottata decisione e la particolare onerosità del mantenimento e adeguamento degli impianti (si veda a tal proposito Cass. Civ., Sez. II, 23 marzo 1991, n. 3186).
Alla luce di quanto sopra, ritenendo il lavabo in oggetto bene di proprietà comune, la delibera accolta dall’Assemblea che ha di fatto escluso un diritto di comproprietà, è da considerarsi nulla e quindi impugnabile da chiunque ne abbia interesse anche oltre i termini di legge.
L'Assemblea di Condominio, infatti, ha il potere di “disciplinare e di ridurre l'uso della cosa comune da parte dei singoli partecipanti, ma non anche quello di sopprimere totalmente l'uso medesimo pena la nullità della relativa delibera” (Cass. Civ. n. 1791/1977 e in senso conforme Corte d'Appello di Genova, 25.01.1988).
Nel caso in esame, quindi, il condomino X, stante l’ormai avvenuta soppressione del bene in dispregio delle normative di legge in materia, potrà chiedere il ripristino della cosa e/o il risarcimento dei danni per l’effetto da lui subiti; il tutto a carico del Condominio.

Guida in stato di ebbrezza e lavoro di pubblica utilità.

articolo scritto da avv. Francesca Zanoni pubblicato su Giornale delle Giudicarie luglio 2011
La recente riforma del C.d.S. ha introdotto importanti modifiche alla normativa inerente la giuda in stato di ebbrezza, in particolare prevedendo la possibilità del condannato – che, stante l’inasprimento delle pene previste per tale reato, spesso si vede irrogare sanzioni particolarmente rilevanti - di poter convertire la condanna all’arresto ed all’ammenda con il ben più vantaggioso (non solo per il singolo ma anche per l’intera collettività) e gratificante lavoro di pubblica utilità. Inoltre, tale conversione permette di ottenere, in caso di positivo svolgimento del lavoro assegnato, notevoli e rilevanti benefici anche dal punto di vista della riduzione delle sanzioni accessorie comminate, di cui meglio si dirà in seguito.
Ma vediamo nello specifico cosa prevede la normativa in materia.
L’art. 186 C.d.S. sancisce in maniera chiara e precisa che “è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche”.
Le sanzioni cui soggiace chiunque trasgredisca tale precetto, vengono distinte in base alla gravità della violazione commessa. In particolare, le pene si differenziano secondo il tasso alcoolemico rilevato in sede di verifica da parte degli Agenti accertatori, in tre scaglioni:
a) per tasso alcoolemico da0,5 a0,8 grammiper litro, ammenda da €. 500,00 ad €. 2.000,00 e sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) per tasso alcoolemico da0,8 a1,5 grammiper litro, ammenda da €. 800,00 ad €. 3.200,00 e l’arresto fino a sei mesi oltre, in ogni caso, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) per tasso alcoolemico superiore a1,5 grammiper litro, ammenda da €. 1.500,00 ad €. 6.000,00 e arresto da sei mesi ad un anno e sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sanzione della sospensione della patente è raddoppiata. La patente è sempre revocata in caso di recidiva (commissione del medesimo reato) nel biennio. Inoltre, con la sentenza di condanna, o di applicazione della pena su richiesta di parte, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato.
Le sanzioni aumentano, poi, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale o se il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
Ferme le ulteriori e molteplici disposizioni codificate in merito a tale tipo di reato che, per motivi di spazio, non possono qui essere puntualmente riportate e commentate, rileva evidenziare come il Legislatore, con l’ultima delle molteplici riforme della normativa in materia abbia previsto, con l’inserimento del comma 9bis dell’art.186 C.d.S. e del comma 8bis dell’art.187 C.d.S., la possibilità per il reo di sostituire le pene dell’arresto e dell’ammenda suindicate con la pena del lavoro di pubblica utilità.
Possono usufruire di tale facoltà tutti i condannati del suddetto reato con l’unica limitazione di non aver provocato un incidente stradale o di aver già prestato lavoro di pubblica utilità in sostituzione di una pena precedentemente irrogata.
Nonostante non sia prevista come necessaria la richiesta o il consenso del condannato, il quale può comunque opporsi a tale conversione della pena, ritengo sia opportuno, nella pratica, precisare tale volontà, o con l’atto di nomina del difensore oppure in sede di eventuale opposizione al Decreto Penale di condanna che verrà emesso a suo carico.
Quanto alla conversione, la normativa in materia prevede che un giorno di arresto corrisponda ad un giorno di lavoro mentre un giorno di lavoro di pubblica utilità viene ragguagliato con €. 250,00 di ammenda. Si badi che un giorno di lavoro di p.u. corrisponde a due ore di attività lavorativa.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice dichiarerà estinto il reato e disporrà la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente oltre a revocare la confisca del veicolo sequestrato. Invece, in caso di violazione degli obblighi connessi con il lavoro di p.u. il Giudice potrà disporre la revoca della pena sostitutiva con il ripristino della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di p.u. può sostituire la pena per non più di una volta.
In ogni caso, la possibilità di tale sostituzione è condizionata alla stipula di una convenzione fra Tribunali ed Enti Pubblici (nel nostro territorio già numerose); sarà quindi necessario previamente verificare la sussistenza di tale convenzione oltre che la disponibilità dell’Ente stesso all’assegnazione del lavoro al condannato.

La servitù di passaggio nel caso in cui il fondo diventi intercluso a seguito di compravendita: il diritto dell’acquirente ad ottenere la costituzione coattiva e gratuita della servitù di passaggio nella parte di fondo che rimane di proprietà del venditore.

articolo scritto da avv. Francesca Zanoni pubblicato su Giornale delle Giudicarie gennaio 2012
La servitù prediale è un diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto sopra un fondo (c.d. fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (c.d. fondo dominante) appartenente a diverso proprietario.
Oggetto di servitù sono tutti i beni immobili anche futuri (es. immobile da costruire), con esclusione quindi dei beni mobili e incorporali.
Tale diritto può costituirsi per volontà delle parti, ad esempio per contratto o testamento, oppure coattivamente, per imposizione di legge. La costituzione delle servitù può aver luogo anche per effetto dell’usucapione (esercizio del diritto per un lasso di tempo stabilito dalla legge) e della destinazione del padre di famiglia (apposizione sul proprio fondo di opere visibili quali ad es. acquedotti e condutture, la cui utilità permane anche nel caso in cui una parte del fondo venga venduta a terzi).
La servitù coattiva più nota è quella di passaggio. Il diritto a costituire in maniera forzata (contro la volontà del proprietario del fondo servente) tale servitù non sempre necessita della totale interclusione (mancato accesso alla via pubblica) del fondo dominante.
Infatti la legge prescrive che il passaggio coattivo può essere posto a favore anche del fondo non intercluso allorché esso abbia un accesso alla via pubblica che risulti inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato. In tali casi è il giudice adito che discrezionalmente, e quindi secondo il proprio apprezzamento caso per caso, dispone la costituzione della servitù o meno.
Diversa è l’ipotesi in cui il fondo sia circondato da proprietà altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa).
In questi casi, invece, il proprietario del fondo intercluso (in maniera assoluta o relativa) ha il diritto di ottenere il passaggio coattivo dal vicino una volta che vengano (in causa) accertati i presupposti della suddetta interclusione.
Peraltro, come detto, non è sufficiente che siano avverati i presupposti di legge affinché possa essere esercitata la servitù in oggetto; infatti, qualora il vicino non consenta il passaggio volontariamente, sarà sempre necessaria una pronuncia in tal senso da parte dell’autorità giudiziaria.
La tutela attribuita dalla legge è infatti tesa a concedere agli interessati di ottenere una pronuncia definitiva del giudice che autorizzi il passaggio, non certamente ad esercitarlo coattivamente di propria iniziativa.
Il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge per la costituzione del diritto, emetterà una sentenza che legittimi il passaggio nei modi e nei termini che saranno stabiliti in causa oltre a determinare l’ammontare dell’indennità dovuta al proprietario del fondo servente.
Caso particolare si ha quando a seguito di divisione e successiva alienazione di una parte del fondo prima unico, la parte compravenduta risulti interclusa.
La legge disciplina espressamente tali ipotesi prevedendo il diritto dell’acquirente di ottenere la costituzione coattiva della servitù di passaggio gratuitamente, senza dover versare al proprietario del fondo servente l’indennità per il passaggio sul proprio terreno, come invece accade nelle altre ipotesi; e ciò perché il legislatore considera il prezzo di vendita pattuito già comprensivo dell’indennità in oggetto.
Peraltro, di particolare rilievo in tali casi è la circostanza per cui il diritto ad ottenere la servitù di passaggio a seguito della vendita di una parte di esso può essere fatta valere solamente nei confronti del venditore del fondo e dei suoi eredi, non invece nei confronti di eventuali terzi che nel frattempo hanno acquistato la restante parte di terreno sulla quale si sarebbe dovuta esercitare la servitù.
Nei confronti di questi ultimi, se del caso, sarà sempre possibile ottenere la servitù coattiva di passaggio a fronte del versamento della suddetta indennità.

La cancellazione delle servitù di passo: perdita del diritto per non uso ultraventennale o per il venir meno dell’interclusione

articolo scritto da avv. Francesca Zanoni, pubblicato su Giornale delle Giudicarie febbraio 2012
Tratto nuovamente il tema delle servitù, pur se da una diversa prospettiva rispetto a quella dello scorso numero del Giornale, al fine di rispondere ad una domanda pervenuta in Redazione nei giorni scorsi da parte di un lettore.
La questione attiene alla possibilità di cancellare una servitù di passo a piedi e con veicoli, istituita per accordo tra le parti già dagli anni ’70, per non uso della medesima da parte dei beneficiari, in quanto, avendo un comodo accesso alla via pubblica, che viene utilizzato il luogo del passaggio sul fondo servente, tale servitù risulta pressoché inutile.
Peraltro, il proprietario del fondo dominante, a cadenza di ogni 15 anni circa, ricorda al proprietario del fondo servente la sussistenza della servitù in oggetto.
Al fine di dirimere la questione sottopostami rileva innanzitutto precisare quali sono i modi in cui una servitù di passaggio può essere cancellata.
Soccorrono a tal proposito due norme contenute nel Codice Civile: l’una l’art. 1073 c.c. e l’altra l’art. 1055 c.c.
Secondo il disposto normativo di cui all’art. 1073 c.c. “la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per vent’anni”.
Ciò a significare che, qualora il vicino non utilizzi il passaggio istituito quale servitù in suo favore per il tempo determinato dalla legge (20 anni), egli decade dal suo diritto di passare per il fondo servente. Accertamento che, evidentemente, in assenza di accordo tra le parti, andrà effettuato dal giudice in corso di causa.
Nel caso sottoposto al mio esame, però, pare che il proprietario del fondo dominante, ben conscio di tale eventualità, si premuri periodicamente di inviare una raccomandata al vicino in cui (a quanto pare) si dichiara comunque interessato al mantenimento del proprio diritto di passaggio ricordandone al contempo la sussistenza.
La domanda che ci si pone è dunque: è sufficiente una raccomandata per interrompere la prescrizione del diritto?
Non avendo letto la lettera, darò per scontato che essa sia validamente redatta e notificata, e comunque contenente tutti gli estremi idonei a darne il valore di messa in mora preteso dal mittente.
Fermo quanto sopra, va evidenziato come secondo gran parte della giurisprudenza - che ha statuito in merito alla prescrizione del diritto di servitù - valgono ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione sia la domanda giudiziale del proprietario del fondo dominante che chieda per esempio l’eliminazione di un ostacolo all’esercizio del suo diritto, sia un riconoscimento espresso della sussistenza del diritto da parte del proprietario del fondo servente.
Alla luce di ciò, pare emergere il principio che non sia necessario un effettivo e concreto utilizzo del passaggio, bensì che sia sufficiente la volontà oltre che l’interesse del titolare del diritto di far valere la servitù.
Quando il titolare del diritto non eserciti il potere sul bene, risulta necessario valutare la validità degli atti interruttivi del termine di prescrizione dallo stesso posti in essere, che siano quindi diversi dall’azione concreta del passaggio (che evidentemente interromperebbe il decorso del termine senza alcun dubbio).
In proposito, però, è discusso se ad interrompere i termini di cui sopra valga solo un atto giudiziale, oppure se possa valere anche un atto stragiudiziale (quale una raccomandata a.r.) ricevuta dal proprietario del fondo servente.
La controversa posizione assunta in proposito sia in dottrina che in giurisprudenza non concede allo stato di poter pacificamente propendere per l’una o l’altra soluzione.
A mio avviso, peraltro, ritenuto che la normativa sull’interruzione della prescrizione presuppone un reale interesse a che il diritto di servitù permanga, trovo difficile ravvisare un simile interesse in capo al proprietario di un fondo che, pur non utilizzando da oltre quarant’anni il passaggio imposto sul fondo servente, in limine con lo scadere dei termini prescrizionali di volta in volta maturati, invii una raccomandata al vicino per far conoscere il proprio intendimento a mantenere il proprio diritto di passo.
Ma vediamo ora la seconda possibilità ammessa dal Legislatore per poter ottenere la cancellazione della servitù di passo, e cioè quella prevista dall’art. 1055 c.c. secondo il quale: “se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo ad istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente”.
Nel caso di specie, però, ove a quanto pare la servitù risulta costituita per volontà delle parti e non coattivamente per interclusione del fondo dominante, tale normativa parrebbe non trovare applicazione.
Peraltro, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale dell’istituto, la causa estintiva della servitù di passaggio prevista dall’art. 1055 c.c., per il caso di cessazione dell’interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, anche se sia stata convenzionalmente costituita.
In parole povere qualora la servitù, seppure frutto di una convenzione, sia stata istituita per ovviare all’interclusione del fondo.
Appare ovvio, in tale ultima ipotesi, che sarà onere di colui che intende far sopprimere il passaggio dimostrare il mutamento dello stato di fatto rispetto al tempo in cui è stato raggiunto l’accordo sulla costituzione della servitù, oltre che la circostanza per cui tale accordo aveva quale ragione fondante il permettere al fondo dominante di raggiungere agevolmente la via pubblica.
Alla luce di quanto sopra, nel caso specifico sottoposto dal nostro amico lettore, consiglio a quest’ultimo di verificare dapprima, ed in maniera puntuale, il contenuto dell’accordo che ha istituito il passaggio, per verificarne ragioni e validità.
Qualora, da tale verifica non se ne derivasse alcun valido appiglio normativo per risolvere il problema che lo preoccupa, direi che unica strada percorribile – solo a seguito di un’attenta verifica delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia – sia quella di far valere la prescrizione del diritto contestando la validità delle comunicazioni di messa in mora notificategli negli anni.