articolo scritto da avv. Francesca Zanoni, pubblicato su Giornale delle Giudicarie febbraio 2012
Tratto nuovamente il tema delle servitù, pur se da una diversa prospettiva rispetto a quella dello scorso numero del Giornale, al fine di rispondere ad una domanda pervenuta in Redazione nei giorni scorsi da parte di un lettore.
La questione attiene alla possibilità di cancellare una servitù di passo a piedi e con veicoli, istituita per accordo tra le parti già dagli anni ’70, per non uso della medesima da parte dei beneficiari, in quanto, avendo un comodo accesso alla via pubblica, che viene utilizzato il luogo del passaggio sul fondo servente, tale servitù risulta pressoché inutile.
Peraltro, il proprietario del fondo dominante, a cadenza di ogni 15 anni circa, ricorda al proprietario del fondo servente la sussistenza della servitù in oggetto.
Al fine di dirimere la questione sottopostami rileva innanzitutto precisare quali sono i modi in cui una servitù di passaggio può essere cancellata.
Soccorrono a tal proposito due norme contenute nel Codice Civile: l’una l’art. 1073 c.c. e l’altra l’art. 1055 c.c.
Secondo il disposto normativo di cui all’art. 1073 c.c. “la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per vent’anni”.
Ciò a significare che, qualora il vicino non utilizzi il passaggio istituito quale servitù in suo favore per il tempo determinato dalla legge (20 anni), egli decade dal suo diritto di passare per il fondo servente. Accertamento che, evidentemente, in assenza di accordo tra le parti, andrà effettuato dal giudice in corso di causa.
Nel caso sottoposto al mio esame, però, pare che il proprietario del fondo dominante, ben conscio di tale eventualità, si premuri periodicamente di inviare una raccomandata al vicino in cui (a quanto pare) si dichiara comunque interessato al mantenimento del proprio diritto di passaggio ricordandone al contempo la sussistenza.
La domanda che ci si pone è dunque: è sufficiente una raccomandata per interrompere la prescrizione del diritto?
Non avendo letto la lettera, darò per scontato che essa sia validamente redatta e notificata, e comunque contenente tutti gli estremi idonei a darne il valore di messa in mora preteso dal mittente.
Fermo quanto sopra, va evidenziato come secondo gran parte della giurisprudenza - che ha statuito in merito alla prescrizione del diritto di servitù - valgono ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione sia la domanda giudiziale del proprietario del fondo dominante che chieda per esempio l’eliminazione di un ostacolo all’esercizio del suo diritto, sia un riconoscimento espresso della sussistenza del diritto da parte del proprietario del fondo servente.
Alla luce di ciò, pare emergere il principio che non sia necessario un effettivo e concreto utilizzo del passaggio, bensì che sia sufficiente la volontà oltre che l’interesse del titolare del diritto di far valere la servitù.
Quando il titolare del diritto non eserciti il potere sul bene, risulta necessario valutare la validità degli atti interruttivi del termine di prescrizione dallo stesso posti in essere, che siano quindi diversi dall’azione concreta del passaggio (che evidentemente interromperebbe il decorso del termine senza alcun dubbio).
In proposito, però, è discusso se ad interrompere i termini di cui sopra valga solo un atto giudiziale, oppure se possa valere anche un atto stragiudiziale (quale una raccomandata a.r.) ricevuta dal proprietario del fondo servente.
La controversa posizione assunta in proposito sia in dottrina che in giurisprudenza non concede allo stato di poter pacificamente propendere per l’una o l’altra soluzione.
A mio avviso, peraltro, ritenuto che la normativa sull’interruzione della prescrizione presuppone un reale interesse a che il diritto di servitù permanga, trovo difficile ravvisare un simile interesse in capo al proprietario di un fondo che, pur non utilizzando da oltre quarant’anni il passaggio imposto sul fondo servente, in limine con lo scadere dei termini prescrizionali di volta in volta maturati, invii una raccomandata al vicino per far conoscere il proprio intendimento a mantenere il proprio diritto di passo.
Ma vediamo ora la seconda possibilità ammessa dal Legislatore per poter ottenere la cancellazione della servitù di passo, e cioè quella prevista dall’art. 1055 c.c. secondo il quale: “se il passaggio cessa di essere necessario, può essere soppresso in qualunque tempo ad istanza del proprietario del fondo dominante o del fondo servente”.
Nel caso di specie, però, ove a quanto pare la servitù risulta costituita per volontà delle parti e non coattivamente per interclusione del fondo dominante, tale normativa parrebbe non trovare applicazione.
Peraltro, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale dell’istituto, la causa estintiva della servitù di passaggio prevista dall’art. 1055 c.c., per il caso di cessazione dell’interclusione del fondo dominante, opera con riguardo ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, anche se sia stata convenzionalmente costituita.
In parole povere qualora la servitù, seppure frutto di una convenzione, sia stata istituita per ovviare all’interclusione del fondo.
Appare ovvio, in tale ultima ipotesi, che sarà onere di colui che intende far sopprimere il passaggio dimostrare il mutamento dello stato di fatto rispetto al tempo in cui è stato raggiunto l’accordo sulla costituzione della servitù, oltre che la circostanza per cui tale accordo aveva quale ragione fondante il permettere al fondo dominante di raggiungere agevolmente la via pubblica.
Alla luce di quanto sopra, nel caso specifico sottoposto dal nostro amico lettore, consiglio a quest’ultimo di verificare dapprima, ed in maniera puntuale, il contenuto dell’accordo che ha istituito il passaggio, per verificarne ragioni e validità.
Qualora, da tale verifica non se ne derivasse alcun valido appiglio normativo per risolvere il problema che lo preoccupa, direi che unica strada percorribile – solo a seguito di un’attenta verifica delle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia – sia quella di far valere la prescrizione del diritto contestando la validità delle comunicazioni di messa in mora notificategli negli anni.
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