Ma cosa significa concretamente? Come applichiamo questa regola alla vita di tutti i giorni?
Il quesito proposto dal lettore ci permette di ragionare sul valore giuridico di una spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata a.r.). Quanto vale la lettera che ho spedito al vicino di casa in cui lo diffido dal perpetrare un certo comportamento? E quando posso dire di aver messo in mora il mio debitore al fine di far iniziare a decorrere gli interessi dovutimi per legge?
La raccomandata è una spedizione registrata, con cui un soggetto invia ad un altro una lettera tenendone monitorato il destino (è stata recapitata? Accettata? Rifiutata? Ecc..). Proprio per questo è il tipo di spedizione più usata per invio di documenti o per l’invio di missive di particolare rilevanza giuridica con cui si vuole far valere un diritto, far decorrere o interrompere dei termini. Per ritirare la raccomandata è infatti necessaria la firma e l'identificazione della persona che la ritira.
Con la notifica della raccomandata e con la sottoscrizione della ricevuta di ritorno (o avviso di ricevimento) che viene rispedita al mittente, quest’ultimo ha la prova della ricezione del documento oltre che dell’esatto momento in cui la lettera è stata ricevuta dal destinatario.
Il problema si pone nel momento in cui il destinatario non ritira la raccomandata, magari perché non si trova in casa al momento del recapito da parte dell’addetto delle Poste ovvero perché ne rifiuta la ricezione.
In questi casi il plico viene depositato presso il competente Ufficio postale e lì rimane per 30 giorni, a diposizione del destinatario che viene avvisato del predetto deposito tramite un avviso (cartolina) immesso nella propria cassetta postale.
In questi casi il plico viene depositato presso il competente Ufficio postale e lì rimane per 30 giorni, a diposizione del destinatario che viene avvisato del predetto deposito tramite un avviso (cartolina) immesso nella propria cassetta postale.
A questo punto cosa accade se il destinatario non ritira la raccomandata posta in giacenza presso l’Ufficio postale? Possiamo considerare la lettera come recapitata? Che valore giuridico viene attribuito a tale documento?
Spesso si ritiene che non ritirare le raccomandate possa essere un modo per sfuggire a comunicazioni o richieste poco gradite, ma non è così!
Infatti, trascorso un mese senza che il destinatario provveda al ritiro del plico presso la posta si forma la così detta compiuta giacenza; ovvero la lettera a quel punto si ritiene avere lo stesso valore legale di una letta, e viene rispedita al mittente.
Tutte le conseguenze giuridiche che si volevano conseguire con la spedizione della raccomandata, quindi, potranno dirsi avverate.
Questo, a condizione che la lettera sia stata spedita all’esatto indirizzo di residenza del destinatario e che questo non possa in alcun modo dimostrare che egli non ha avuto conoscenza dell’esistenza di tale raccomandata per fatti a lui non imputabili (per esempio il postino non ha lasciato l’avviso di deposito).
Come al solito, quindi, mettere la testa sotto la sabbia può avere degli effetti controproducenti. Chi non è a conoscenza del contenuto di una busta non potrà nemmeno – entro i termini di legge – contestarne la sostanza e far valere le proprie ragioni.
Attenzione però! Non sempre la raccomandata è sufficiente a far valere un proprio diritto.
Esistono circostanze in cui tali lettere non hanno alcun effetto giuridico sulla sfera altrui.
Questo è il caso dell’interruzione del termine per usucapire un diritto reale; ad esempio l’usucapione del diritto di proprietà, di una servitù (di passaggio o altro) ecc…
Come molti sapranno l’usucapione si perfeziona solo se chi la esercita ha per un certo periodo di tempo mantenuto un determinato comportamento sul bene; ebbene il reale proprietario può interrompere detto termine (e quindi azzerarlo) solo se invia all’altro un atto giudiziario con cui chiede che sia il giudice ad intimare la cessazione della turbativa.
Poniamo l’esempio del vicino di casa che da diciannove anni e undici mesi passa indisturbato attraverso il nostro fondo, in questo caso per poter validamente interrompere il termine di vent’anni che permetterebbe al vicino di usucapire il diritto di servitù di passo sul nostro terreno dovremmo notificargli un atto giudiziale (citazione in giudizio) con cui chiediamo al giudice di ordinare al nostro vicino di cessare il passaggio e quindi la turbativa sul nostro fondo.
Una semplice lettera raccomandata, in questi casi, non sortirebbe alcun effetto e quindi anche se recapitata prima dello scadere dei vent’anni non determinerebbe l’interruzione del termine che continuerebbe comunque a maturare a nostro discapito.
In definitiva, per rispondere all’amico lettore, in linea generale dopo la giacenza la raccomandata si considera letta e atta a produrre effetti giuridici.
Quanto al comportamento da tenere, considerato che la raccomandata non ha raggiunto concretamente il risultato sperato (visto che il destinatario non l’ha ritirata e quindi presumibilmente continuerà nel suo comportamento illegittimo) l’unica strada percorribile è quella giudiziaria, onde far valere le proprie pretese in via coattiva.
Ad ogni buon conto il mio consiglio è quello di rivolgersi ad un legale al fine di valutare la reale validità della raccomandata inviata e decidere eventualmente la migliore strategia del caso.
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